Informazione sanitaria

Il personale sanitario è tenuto a fornire al paziente informazioni sulla natura della sua malattia (diagnosi), sulle prospettive terapeutiche, sui tempi e modi di guarigione o di evoluzione della stessa e, quando la guarigione non è possibile, sui benefici attesi e sull’eventuale rischio legato al trattamento proposto o alla sua mancata accettazione.
L’informazione ai congiunti è ammessa solo se l’interessato/a lo consente; in questi casi è opportuno che le informazioni vengano indirizzate ad un’unica persona.

Consenso Informato

Nessun trattamento (diagnostico e/o terapeutico) può essere eseguito senza il consenso informato del paziente. Per alcune pratiche (visite mediche, medicazioni, somministrazione di farmaci, ecc.), il consenso può essere ritenuto implicito ma il personale è sempre a disposizione per spiegare in termini semplici cosa sta facendo. Per alcuni trattamenti sanitari (ad esempio trasfusioni o somministrazione di emoderivati) è necessario che il paziente esprima il proprio consenso per iscritto. Nel caso di trattamenti invasivi e rischiosi (es. anestesia, interventi chirurgici, indagini endoscopiche, ecc.), è opportuno che il consenso venga raccolto anche per iscritto, sebbene questo non sia previsto obbligatoriamente per legge. Solo se vi è un imminente pericolo di vita, il medico, nell’esclusivo interesse del paziente, può agire senza consenso, invocando lo stato di necessità (art. 54 c.p.).
Quando il/la paziente è un/a minore, interdetto/a, inabilitato/a o con amministratore di sostegno anche per le decisioni nell’ambito della salute, il consenso è richiesto rispettivamente ai genitori o al tutore, curatore, amministratore, sempre però – nei limiti del possibile – con il coinvolgimento dell’interessato/a, in rapporto a età, maturità e competenza decisionale.

Rifiuto del trattamento

Il paziente ha anche il diritto di rifiutare un trattamento, tranne in alcuni casi espressamente previsti dalla legge, anche se l’unica malattia per la quale si può essere coattivamente sottoposti a trattamento (cioè anche contro la propria volontà, con l’uso della forza pubblica) è quella psichiatrica (ed anche in questo caso la legge contempla alcune garanzie per il paziente).

Seconda opinione e consulti

È diritto del paziente chiedere informazioni chiare ed esaurienti sulle proprie condizioni di salute, ed anche l’opinione di un medico diverso, sia all’interno dell’unità operativa, sia all’esterno. Questo secondo consulto sarà gratuito se si sceglie un consulente appartenente all’Azienda USL, sarà invece a carico del paziente nel caso in cui si scelga un consulente esterno all’Azienda.

Riservatezza e privacy

I dati, personali e sensibili, raccolti in occasione dell’accesso all’Ospedale, sono trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy, del segreto professionale e d’ufficio, esclusivamente dal personale coinvolto nel percorso assistenziale. Il consenso al trattamento dei dati è indispensabile per la gestione del ricovero e per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. I dati sono infatti trattati: – ai fini di tutela della salute e dell’incolumità fisica; – per attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; – per attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria. Il trattamento dei dati è altresì effettuato nell’ambito dell’attività epidemiologica sistematica del SSN. I dati possono essere trattati con modalità cartacee o informatizzate e comunicati unicamente ai soggetti coinvolti nel percorso assistenziale e ad altri Enti/Strutture nei casi previsti da legge o da regolamento. Al momento del ricovero, viene consegnata l’informativa per il trattamento dei dati personali ed il relativo modulo di consenso, da sottoscrivere al fine di: – manifestare il consenso al trattamento dei dati a fini di tutela della salute e dell’incolumità fisica; – esprimere la volontà di far conoscere a terzi (familiari/medico di fiducia) notizie inerenti il proprio stato di salute; – manifestare il desiderio di mantenere l’anonimato sulla propria presenza in ospedale. In questo caso, il nome del paziente non risulterà nell’elenco dei degenti consultabile dagli operatori della Reception al fine di fornire indicazioni ai visitatori sull’ubicazione dei degenti. A chi decide di esercitare questa opzione consigliamo quindi di comunicare personalmente l’unità operativa ed il numero della propria stanza alle persone che possono avere accesso alla stanza medesima.