Dal 26 settembre 2009 tutte le prestazioni sono soggette al pagamento del ticket indipendentemente dal codice colore in uscita. Le condizioni di esenzione dal ticket per le prestazioni erogate in Pronto Soccorso, infatti, sono state definite dalla Regione Emilia-Romagna con le Delibere di Giunta Regionale n. 1035/2009 e n. 389/2011.
Il codice colore definisce la sola priorità di accesso alla visita di pronto soccorso e non è più un criterio per determinare l’esenzione o meno dal ticket.
- prestazioni erogate nell’ambito dell’OBI (Osservazione Breve Intensiva) per situazioni cliniche che necessitano di un iter diagnostico-terapeutico di norma non inferiore alle 6 ore e non superiore alle 24 ore;
- prestazioni seguite da ricovero;
- prime prestazioni riferite a trauma con accesso al pronto soccorso entro 24 ore dall’evento;
- prestazioni riferite a trauma con accesso al pronto soccorso oltre 24 ore dall’evento nei casi in cui si dia contestualmente corso ad un intervento terapeutico;
- prestazioni riferite ad avvelenamenti acuti;
- prestazioni erogate ai soggetti di età inferiore a 14 anni;
- prestazioni riferite a infortuni sul lavoro;
- colica renale;
- crisi di asma;
- dolore toracico;
- tachiaritmie sopraventricolari (fibrillazione atriale parossistica, tachicardia parossistica sopraventricolare);
- glaucoma acuto;
- corpo estraneo oculare;
- epistassi in atto;
- corpo estraneo nell’orecchio;
- complicanze di intervento chirurgico che determinano il ricorso al Pronto Soccorso entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera;
- problemi e sintomi correlati alla gravidanza;
- visite richieste dai medici e pediatri di famiglia, da medici di continuità assistenziale (guardia medica) o da medici di altro Pronto Soccorso;
- prestazioni riferite a soggetti esenti per patologia e/o reddito e altre condizioni previste dalla normativa vigente;
- prestazioni riferite alle persone straniere temporaneamente presenti (STP) se indigenti ed ai sensi della normativa vigente. La normativa vigente – circolare Ministero della Salute n. 5/2000 – stabilisce che il cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale titolare di tessera STP ha diritto, se indigente, all’esenzione dal ticket nelle stesse situazioni del cittadino italiano; il cittadino STP indigente che non rientra in alcuna delle situazioni suindicate è tenuto al pagamento del ticket.